Statuto denominazione e caratteri dell'associazione

Art.1) E' costituita una ASSOCIAZIONE culturale denominata OXUS, ASSOCIAZIONE per la promozione degli studi orientalistici. La durata dell'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato.

Art.2) L'ASSOCIAZIONE, indipendentemente dall'attività dei suoi associati, non ha fini di lucro.

Art.3) L'ASSOCIAZIONE è autonoma e non persegue fini politici; potrà comunque operare in collaborazione con altre associazioni e istituzioni che in tutto o in parte ne condividano gli scopi o ne patrocinino l'attività.

Finalità

Art.4) L'ASSOCIAZIONE ha carattere nazionale ed internazionale e persegue la diffusione, lo studio e la ricerca, in campo culturale e sociale, delle discipline orientalistiche (laddove il termine "orientalistica" è inteso nell'accezione più ampia) e delle discipline ad esse connesse; opera affinché i suddetti studi abbiano in Italia e all'estero lo sviluppo e il prestigio che loro compete. A tal fine l'ASSOCIAZIONE potrà: a) dotarsi di un proprio centro culturale, di una propria biblioteca, di una propria banca dati, di un proprio archivio e di qualunque altro supporto informativo ritenga utile per promuovere i propri scopi; b) organizzare, intervenire e partecipare a convegni, dibattiti, conferenze ed altre iniziative nelle quali possa proporsi come voce di rilievo negli ambiti culturali ad essa propri; c) diffondere e curare bollettini o altri supporti informativi al fine di rendere pubbliche le iniziative e i risultati dell'attività dell'ASSOCIAZIONE stessa. d) fornire consulenze nel campo degli studi orientalistici. I SOCI

Art.5) Aderiscono all'ASSOCIAZIONE tutti coloro che ne condividono ne accettino gli scopi statutari, previo parere favorevole dell'Assemblea dei Soci.

Art.6) Sono previste le seguenti categorie di soci: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno costituito l'ASSOCIAZIONE sottoscrivendone in prima istanza lo Statuto ed hanno diritto di veto su qualsiasi decisione presa in considerazione dall'ASSOCIAZIONE; b) Soci Ordinari: sono coloro che, avendo fatto richiesta di ammissione all'Assemblea dei Soci, la quale decide senza obblighi di motivazione sulla loro ammissione o esclusione, condividano gli scopi statutari dell'ASSOCIAZIONE e si adoperino per promuoverne le attività e finalità; c) Soci Corrispondenti: sono Soci Corrispondenti le persone fisiche, gli Enti e le Società, nazionali ed internazionali, che sono interessate temporaneamente a seguire l'attività dell'ASSOCIAZIONE. I Soci Corrispondenti, se ammessi, permangono per un periodo limitato e rinnovabile stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Art.7) L'adesione all'ASSOCIAZIONE comporta per il Socio l'obbligo di osservare il presente Statuto nonché le deliberazioni e i regolamenti che, in base ad esso, saranno attuate e predisposti dagli organi dell'ASSOCIAZIONE, ed il diritto a partecipare alle attività sociali e culturali dell'ASSOCIAZIONE.

Organi dell'associazione

Art.8) Sono organi dell'ASSOCIAZIONE: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; inoltre, se e qualora l'Assemblea dei Soci ne ravvisi l'opportunità della costituzione e nomina, in relazione alle dimensioni e agli impegni dell'ASSOCIAZIONE: d) una o più Commissioni Culturali Straordinarie.

Art.9) L'Assemblea dei Soci, costituita da tutti i Soci, Fondatori, Ordinari e Corrispondenti, ha il compito e la facoltà di: a) conferire lo status di Socio Ordinario e Corrispondente e deliberare sulla sospensione e la decadenza dei Soci; b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'ASSOCIAZIONE; c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo; d) stabilire l'ammontare delle quote sociali; e) stabilire le quote minime e le modalità per ottenere la qualifica di Socio; f) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'ASSOCIAZIONE;

Art.10) L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo o da un numero minimo di Soci, stabilito dall'Assemblea stessa, e si riunisce in prima o in seconda convocazione; per la validità della prima convocazione è necessaria la presenza di un numero superiore alla metà dei soci, compresi quelli rappresentati per delega; in seconda convocazione l'Assemblea è valida quale che sia il numero dei Soci; le delibere sono adottate a maggioranza dei voti espressi; ogni socio può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta e non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Art.11) Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori, dal Presidente e da un numero variabile di Soci Ordinari stabilito dal regolamento; esso ha il compito e la facoltà di: a) stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci; b) vagliare e proporre e le iniziative inerenti le finalità e le attività dell'ASSOCIAZIONE; c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo dell'ASSOCIAZIONE; d) eleggere il Presidente; e) vigilare sull'osservanza dello Statuto e di quanto può interessare la vita dell'ASSOCIAZIONE.

Art.12) Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione di uno dei suoi membri; per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri; le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza assoluta.

Art.13) Il Presidente è la persona fisica eletta dal Consiglio Direttivo a rappresentare giuridicamente l'ASSOCIAZIONE. La carica di Presidente ha durata annuale.

Art.14) Possono essere nominati Presidente tutti i Soci Fondatori; il Presidente può delegare a uno o più membri del Consiglio Direttivo parte dei propri compiti in via transitoria o permanente.

Art.15) Le Commissioni Culturali Straordinarie vengono nominate dall'Assemblea dei Soci, scegliendone i componenti tra tutti i Soci; l'Assemblea dei Soci ne definirà la durata e le finalità specifiche, all'interno delle finalità dell'ASSOCIAZIONE.

Patrimonio

Art.16) Le risorse finanziarie dell'ASSOCIAZIONE sono costituite da: a) tasse d'iscrizione; b) quote associative; c) proventi per eventuali prestazioni e servizi a soci o a terzi; d) contributi volontari, lasciti e donazioni; e) ogni altro contributo reperibile purché non vincolante l'attività dell'ASSOCIAZIONE;

Disposizioni generali e finali

Art.17) L'ASSOCIAZIONE può essere sciolta soltanto dall'Assemblea dei Soci; in tal caso l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in particolare per quanto riguarda la destinazione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art.18) Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci (art.6 a) .

Art.19) Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si farà espressamente riferimento alle disposizioni di legge vigenti, fino a quando non venga regolato da apposite delibere dell'Assemblea dei Soci. NORME TRANSITORIE La sede dell'ASSOCIAZIONE è stabilita, in via provvisoria, a Roma in via Veio 37/B int. 8, finché l'ASSOCIAZIONE non ritenga opportuno darsi una sede ad essa più confacente.

22/mar/2007 18.29

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